Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Lengu” con sede in via Treviso 66, nel comune di Altamura (BA). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare di:
    1. ricercare risorse umane e sensibilizzare sulla sicura conservazione del patrimonio librario italiano, europeo e mondiale;
    2. ricercare risorse economiche da destinare alle biblioteche per il restauro e la sicura conservazione di libri, come pure ricercare risorse economiche perché le suddette biblioteche possano acquistare libri di ragguardevole importanza da privati oppure dotarsi dello spazio (inteso come edifici o appartamenti necessari per la conservazione) e delle tecnologie necessarie alla conservazione;
    3. organizzare attività ricreative, ludiche, di vendita, online oppure con circuiti tradizionali, di vario tipo, che abbiano come unico la raccolta di fondi da destinare alle biblioteche per la conservazione ed il restauro di libri già in possesso della biblioteca come pure per l’acquisto di libri antichi da privati oppure dotarsi dello spazio (inteso come edifici o appartamenti necessari per la conservazione) e delle tecnologie necessarie alla conservazione. Oggetto dell’attività di tutela sociale dell’associazione sono parimenti libri antichi (intendendo con ciò i libri la cui data di pubblicazione sia anteriore al 1830 e libri più recenti, indipendentemente dall’argomento.
    4. promuovere la fruizione del patrimonio librario;
    5. promuovere attività culturali e servizi (anche online) di vario tipo che siano di pubblica utilità per l’apprendimento delle lingue.

Art. 3 – Soci

  1. Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono 3 categorie di soci:
    1. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea;
    2. sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
    3. benemeriti: sono persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione.
  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione via e-mail al presidente.
  2. Il socio che contravviene ai dettami stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal presidente o dal consiglio direttivo.

Art. 6 – Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    1. Assemblea dei soci
    2. Consiglio direttivo
    3. Presidente.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, dal consiglio direttivo o da almeno un terzo degli iscritti con esplicita e motivata istanza.
  3. La convocazione deve essere pubblicata sul sito web (se esistente) e comunicata mediante e-mail, da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori e le indicazioni del luogo e dell’ora della prima e seconda convocazione.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 – Compiti dell’Assemblea

  1. L’assemblea deve:
    1. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
    2. fissare l’importo della quota sociale;
    3. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    4. approvare l’eventuale regolamento interno;
    5. l’esclusione dei soci;
    6. eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
    7. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 – Validità Assemblee

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne evolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Art. 10 – Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 – Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

Art. 12 – Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un numero illimitato di mandati.

Art. 13 – Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    • quote e contributi degli associati;
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell’ambito dei fini statutari;
    • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunqie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
  4. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali.

Art. 14 – Rendiconto economico-finanziario

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dalla sua assemblea dei soci con modalità di cui all’art. 9.
  2. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l’associazione avrà l’obbligo di devolvere l’intero patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, all’ente “Archivio Biblioteca Museo Civico (A.B.M.C.)”, sito in piazza Zanardelli 30, 70022 – Altamura (BA), sotto impegno scritto e firmato da parte del presidente dell’ente appena citato affinché il patrimonio venga per intero utilizzato in accordo con le finalità dell’associazione “Lengu”, riportate all’articolo 2. Nel caso in cui l’ente suddetto abbia, nel frattempo, cambiato nome oppure si sia trasformato in diversa natura (ad es. da ente ad associazione culturale) oppure sia confluito in un ente più grande, l’intero patrimonio sarà devoluto all’ente che risulterà dai precedenti casi, a patto che le finalità siano coerenti con quelle dell’associazione. Nel caso in cui l’ente A.B.M.C. sia stato nel frattempo totalmente sciolto, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni oppure enti o associazioni (biblioteche) con le stesse finalità dell’associazione “Lengu”, scelti dall’assemblea. In accordo con l’art. 10, comma 1, lettera f del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dovrà anche essere preventivamente sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.